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FAQ

La carta di identità cartacea resta valida fino alla scadenza e non può essere sostituita salvo furto e smarrimento o deterioramento, previa denuncia ai Carabinieri o alla Polizia di Stato.
La variazione della residenza non comporta il cambio della carta di identità.

La Carta d'identità elettronica è un documento di riconoscimento che può essere rilasciato ai cittadini italiani e stranieri fin dalla nascita. Può essere valida per l'espatrio, ma solo nei paesi comunitari e in quelli aderenti a specifiche convenzioni.

La sua durata varia secondo le fasce d'età di appartenenza
· 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
· 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
· 10 anni per i maggiorenni.

E' realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una carta di credito, ed è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare e il codice fiscale, riportato sul retro come codice a barre.
La carta d'identità elettronica può essere utilizzata anche per richiedere un'identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Insieme alla ricevuta della pratica verranno fornite le prime cifre di PIN e PUK, le restanti cifre arriveranno a casa insieme al documento.
Le carte d'identità cartacee o quelle elettroniche già in possesso dei cittadini continueranno ad aver validità sino alla loro naturale scadenza.
Il cambio di residenza o dell'indirizzo, dello stato civile o della professione non comportano la sostituzione e/o l'aggiornamento della carta d'identità che continua ad avere validità fino alla naturale scadenza (circolare del Ministero dell'Interno n. 24 del 31/12/1992).

Modalità di richiesta

E' possibile prendere appuntamento per il rinnovo della carta d'identità elettronica autenticandosi con SPID sul presente sito.
Qui seguito il percorso da seguire:
"servizi on-line";
"accedere ai servizi on-line";
"servizi demografici";
"prenotazione appuntamenti".
Se non si disponesse di Spid, vi preghiamo di inviare una mail al seguente indirizzo:
ufficio.anagrafe@bresso.net

La carta d'identità potrà essere ritirata dal cittadino o delegato, purché sia maggiorenne, a partire dai 6 giorni lavorativi dal rilascio presso, lo sportello anagrafe negli orari di apertura al pubblico.

Documenti da presentare
- carta di identità scaduta, in scadenza o deteriorata, che sarà ritirata.
- 1 fototessera in formato cartaceo, recente, a colori con sfondo bianco (stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto).
Per le caratteristiche della foto consultare il sito https://www.cartaidentita.interno.gov.it/richiedi/modalita-di-acquisizione-delle-foto/

- In caso di smarrimento, furto o deterioramento occorre presentare anche la fotocopia della denuncia o il documento deteriorato e altro documento di riconoscimento.


Durante la pratica di rilascio della Carta di Identità Elettronica, il cittadino può dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti.
Il principio del silenzio‐assenso sulla donazione NON ha trovato attuazione nel nostro Paese: in Italia si applica il principio del CONSENSO o DISSENSO ESPLICITO. Per questo esprimersi sulla donazione in occasione del rilascio della Carta di Identità Elettronica è un'OPPORTUNITA' e NON un obbligo.
Per saperne di più sulla donazione di organi

Costo
Il costo della carta d'identità elettronica è di € 22,21 (€ 16,79 importo per stampa e spedizione a carico del Ministero e € 5,42 per i diritti comunali).
Il pagamento può essere effettuato con il Bancomat oppure con i contanti.

Carta di identità cartacea
La carta d'identità cartacea verrà rilasciata solo in particolari situazioni di urgenza da comprovare con idonea documentazione (certificati medici, prenotazioni di viaggio ecc...) ed a tutti i cittadini iscritti nell'AIRE di Bresso.


Per ulteriori informazioni
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/

Il cittadino che ritiene di aver ricevuto ingiustamente una sanzione, può impugnare il verbale di accertamento di violazione emesso dalla Polizia Locale facendo ricorso al Prefetto di Milano o in alternativa al Giudice di Pace.
Per fare ricorso è necessario attendere la notifica dello stesso che avviene entro 150 giorni dalla data di accertamento della violazione al Codice della Strada.

Ricorso al Prefetto

Il ricorso deve essere indirizzato al Prefetto di Milano tramite il Comando di Polizia Locale.

Come fare la richiesta

Il ricorso in carta semplice deve essere indirizzato al Prefetto e va consegnato o spedito al Comando di Polizia Locale che ha notificato la sanzione oppure direttamente al Prefetto tramite raccomandata AR.
Il Comando di Polizia Locale entro 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso, lo trasmette al Prefetto con allegato il verbale e le contro-deduzioni.
Il Prefetto, esaminati gli atti, se ritiene fondato l'accertamento, adotta entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'Ufficio accertatore, un'ordinanza motivata, con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.
Nel caso il Prefetto non ritenga fondato l'accertamento, nello stesso termine, emette un'ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente al Comando di Polizia Locale, il quale ne dà notizia al ricorrente.
Decorsi detti termini, senza che sia stata adottata l'ordinanza del Prefetto, il ricorso si intende accolto.

Documentazione da presentare

Il ricorso in carta semplice deve essere indirizzato al Prefetto di Milano. A discrezione del ricorrente, può essere richiesta anche un'eventuale audizione personale.

Tempi di attesa
  • Entro 60 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale, l'interessato ha la facoltà di procedere al pagamento o di ricorrere al Prefetto avverso il verbale notificato.
  • Entro 60 giorni dal ricevimento, la Polizia Locale trasmette il ricorso al Prefetto.
  • Entro 120 giorni dalla data di ricezione degli atti, il Prefetto ingiunge il pagamento o emette l'ordinanza di archiviazione.
Ricorso al Giudice di Pace

Il ricorso al Giudice di Pace prevede la partecipazione attiva di chi ricorre. Questo genere di ricorso si svolge davanti ad una autorità giudiziaria e prevede un contraddittorio tra chi presenta il ricorso e la parte chiamata in causa. Il ricorrente deve prendere parte ad una o più udienze, stabilite dal Giudice di Pace, dove può esporre le proprie rimostranze in merito al verbale di accertamento di infrazione.
Non vi è alcun obbligo, da parte del ricorrente, di farsi assistere da un avvocato. L'esito del ricorso è costituito da una sentenza che può, a seconda dei casi, accogliere le istanze del ricorrente e annullare in tutto o in parte il verbale e la relativa sanzione amministrativa, oppure rigettare tale istanza e confermare quindi la validità dell'atto impugnato con la relativa sanzione amministrativa.

Chi può usufruirne?

Il cittadino che commette una violazione al Codice della Strada e viene sanzionato dalla Polizia Locale può, qualora ne ricorrano i presupposti, fare ricorso al verbale. Entro 60 gg. dalla data di contestazione o notifica del verbale, l'interessato ha la facoltà di procedere al pagamento oppure di ricorrere al Giudice di Pace di Milano. In alternativa il ricorso può essere rivolto al Prefetto.

Dove?

Presso la Cancelleria del Giudice di Pace in via Francesco Sforza, 25 - Milano cap. 20122

Come fare la richiesta?

Il ricorso in carta semplice deve essere depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Milano direttamente dal ricorrente.
Il Giudice di Pace, dopo aver sentito le parti, provvede ad ingiungere il pagamento del verbale o a disporne l'archiviazione. Non è necessario patrocinio legale. Il ricorso al Giudice di Pace è inammissibile, qualora sia stato presentato ricorso al Prefetto.
In caso di rigetto, il Giudice di Pace, nella determinazione dell'importo della sanzione, non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Parimenti, in caso di rigetto, non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie e la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
Il ricorso con la documentazione richiesta vanno depositati alla stanza 10 - Piano terra ed il cittadino deve attendere la restituzione di una copia con il timbro di deposito dell'Ufficio.

Documentazione da presentare
  • Il Ricorso originale
  • La fotocopia del ricorso e della sanzione amministrativa in 5 copie (gli atti vanno spillati insieme: 5 copie più l'originale)
  • La Nota di iscrizione compilata
Tempi di attesa

60 giorni

Modulistica

I cittadini che per una invalidità temporanea o permanente abbiano una capacità di dembulazione sensibilmente ridotta possono richiedere il contrassegno invalidi. La persona invalida può servirsi del contrassegno indipendentemente dal veicolo che utilizza. Il contrassegno non è cedibile ed è valido su tutto il territorio nazionale.
Il cittadino lo deve esporre in modo visibile sul vetro anteriore del veicolo.
Esponendo il contrassegno, il cittadino può:
- parcheggiare negli appositi spazi riservati
- circolare e sostare nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali, nel caso in cui anche una sola categoria di veicoli per servizi di trasporto di pubblica utilità sia autorizzata all'accesso
- circolare nei percorsi e nelle corsie preferenziali riservate anche ai taxi
- sostare nelle zone disco e parcometro per periodi più lunghi di quelli consentiti

In ogni caso il veicolo non può sostare negli orari di divieto di sosta per pulizia strade. L'utilizzo improprio del contrassegno comporta l'applicazione della sanzioni previste dal codice della strada e dal codice penale.
Coloro che trasportano i titolari del contrassegno non possono assolutamente usufruire delle strutture riservate all sosta disabili, poiché il contrassegno è strettamente personale, non legato ad alcun veicolo, ma segue il disabile stesso nei suoi spostamenti.

 
CHI PUÒ USUFRUIRNE

I residenti che abbiano gravi difficoltà di deambulazione permanente o temporanea.

DOVE RIVOLGERSI
Comando di Polizia Locale

È possibile ottenere i certificati anagrafici on line accedendo alla sezione del portale "Sportello telematico"

Chi cambia città o indirizzo deve comunicarlo all'Ufficio Anagrafe, entro 20 giorni dal trasferimento.

Con l'entrata in vigore delle norme previste dal decreto in materia di semplificazione e sviluppo (D.L. n.5 del 9 febbraio 2012), l'Ufficiale d'Anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni, effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.

L'Ufficio Anagrafe provvederà successivamente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica.

Il D.L. 28.03.2014, n. 47 "Misure urgenti per emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", pubblicato sulla G.U. in data 28.03.2014 ed entrato in vigore il 29.03.2014, all'articolo 5 "Lotta all'occupazione abusiva", dispone: "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".
 Pertanto, il cittadino che faccia richiesta di iscrizione/variazione anagrafica, dovrà:
a) compilare il modello RES_2014 (allegato)
b) nel caso di trasferimento della residenza in un immobile di Edilizia Residenziale Pubblica, allegare copia del contratto di locazione o del verbale di consegna dell'immobile, debitamente sottoscritti dall'Ente Gestore.
In assenza dei documenti sopra indicati, attestanti la regolarità del titolo di occupazione, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile.

COME PRESENTARE LA RICHIESTA

La richiesta può essere presentata personalmente dall'interessato attraverso l'apposito sportello anagrafico utilizzando il modulo allegato in fondo alla pagina.
In caso di trasferimento di intero nucleo familiare può presentarsi anche un solo componente della famiglia purché maggiorenne e in possesso della fotocopia dei documenti d'identità delle persone maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente. In questo caso, il modulo deve essere sottoscritto anche dai componenti maggiorenni.
 
Documenti necessari:
- documento d'identità valido
- patente di guida
- libretto di circolazione dei veicoli di proprietà

La richiesta di residenza può essere inoltre inviata:
- via fax al n. 02 61455304
- via e-mail alla casella: ufficio.anagrafe@bresso.net
- via e-mail alla casella PEC: comune.bresso@legalmail.it
- via posta raccomandata al Settore Servizi Demografici - via Roma 25 - Ufficio Anagrafe - 20091 Bresso (MI).

L'inoltro per via telematica e' consentito ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta regionale dei servizi
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del richiedente siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice
Le etichette adesive per la patente e per i libretti di circolazione saranno spedite dalla Motorizzazione Civile al nuovo indirizzo di residenza, entro sei mesi dalla conclusione della pratica anagrafica.

Presso lo Sportello dell'Ufficio Anagrafe, contestualmente al cambio di residenza, è possibile presentare la denuncia Tarsu di nuova occupazione dei locali che saranno adibiti ad abitazione e relative pertinenze (cantina,solaio,box,posti auto coperti) e la denuncia Tarsu di cessazione per i locali liberati.
Per usufruire di questo servizio sono necessari: i dati catastali, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso dell'immobile e il codice fiscale.
Gli identificativi catastali si possono reperire sull'atto di compravendita, sui contratti di locazione e di attivazione delle utenze, sulle visure catastali.

A chi rivolgersi

Ufficio Anagrafe - via Roma 25 Bresso (MI) - 0261455.261 / 264 / 307

Le violazioni al Codice della Strada possono essere contestate dall'Agente di Polizia Locale al trasgressore, al quale viene consegnato un verbale di infrazione, oppure possono essere accertate in assenza del trasgressore. In questo caso l'Agente di Polizia Locale redige il "preavviso".
Le somme da pagare sono determinate dal Codice della Strada in base al tipo di violazione commessa.
Se la violazione è contestata direttamente (verbale) il cittadino ha 60 giorni di tempo dalla contestazione per pagare la sanzione.
In caso di preavviso la sanzione può essere pagata senza ulteriori oneri entro 10 giorni dalla violazione. Diversamente viene inviato al cittadino il verbale maggiorato delle spese di accertamento e notifica. In questo caso il cittadino può pagare entro i 60 giorni successivi.
In caso di mancato pagamento, la sanzione viene riscossa tramite l'emissione di una cartella esattoriale.

Come pagare

Il cittadino deve recarsi presso il Comando di Polizia Locale munito di copia del verbale o preavviso.
In questo caso ritirerà apposita reversale per pagare la sanzione presso la Tesoreria Comunale.
Diversamente la sanzione può essere pagata negli Uffici Postali utilizzando l'apposito bollettino allegato al verbale o al preavviso.

Dove rivolgersi
Comando di Polizia Locale

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