IMU- imposta municipale propria
IMU
Ultima modifica 26 luglio 2024
Si avvisano i sigg. contribuenti che il 16 dicembre 2024 è la data di scadenza per il versamento del saldo IMU annualità 2024
Confermate le tariffe della nuova IMU per l'anno 2024
Nuova IMU 2020 legge 27 dicembre 2019, n.160.
L'IMU deve essere pagata dal proprietario di immobili, dall'usufruttuario e dal titolare di altri diritti reali.
L'IMU si paga:
1) su altri immobili: (altri appartamenti, altri box, uffici, negozi, aree fabbricabili ecc..) con l'aliquota del 10,6 per mille interamente a favore del comune utilizzando il codice 3918
2) solo sulle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali: a/1(abitazione di tipo signorile), a/8(abitazioni in ville) e a/9(castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o
storici) e sulle relative pertinenzeclassificate nelle categorie catastali c/2, c/6 e c/7 (una sola per ogni categoria) con l'aliquota del 4,5 per mille (deliberata dal comune nell'anno 2012 e confermata anche per l'anno 2016) e la relativa detrazione utilizzando il codice 3912(comune);
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le sue pertinenze, si detraggono 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale; se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
per usufruire delle agevolazioni per abitazione principale è necessario avere la residenza e la dimora di tutto il nucleo familiare nell'immobile destinato ad abitazione principale.
3) per gli immobili classificati nella categoria catastale d,il versamento va effettuato come segue:
- applicando il 50% calcolato con aliquota del 7,6 per mille a favore dello stato utilizzando il codice 3925;
- applicando il 50% calcolato con l'aliquota del 3 per mille a favore del comune utilizzando il codice 3930.
Come si paga:
L'IMU deve essere pagata al comune nel quale sono situati gli immobili ed aree fabbricabili;
Il pagamento deve essere effettuato con mod. f24 in banca o in posta, o mediante home- banking. o, in alternativa con apposito bollettino di conto corrente postale predisposto dalle poste italiane recante dicitura "pagamento imu" che riporta il numero di conto corrente postale: 1008857615 unico in tutta italia da compilarsi in ogni sua parte .
Nel modello f24 o bollettino di conto corrente postale, si dovranno indicare i seguenti codici tributo:
- abitazione principale e pertinenze quota comune codice 3912;
- altri fabbricati (eccetto categoria catastale d) quota comune codice 3918;
- immobili categoria catastale d (capannoni, cinema, teatri alberghi, ecc..) quota comune codice 3930, quota stato codice 3925;
- aree fabbricabili: quota comune codice 3916;
Il codice catastale del comune di bresso da indicare sul mod. f24 o bollettino di c/c postale e' b162
Aliquote:
- 4,5 per mille per le abitazioni principali di lusso (categorie catastali a/1, a/8, e a/9)
- 10,6 per mille per tutti gli altri immobili (altri appartamenti, altri box, aree fabbricabili negozi, uffici, capannoni ecc.. compresi gli alloggi dati in locazione o comodato d'uso gratuito).
Come si effettua il calcolo:
L'IMU si calcola sulla rendita catastale dell'immobile aumentata del 5% moltiplicata per i seguenti moltiplicatori fissati dalla legge per ottenere la base imponibile a fianco di ogni categoria catastale corrispondente:
a / (da 1 a 9) 160
a/10 80
b 140
c/1 55
c/2 160
c/3, c/4, c/5 140
c/6 160
c/7 160
d 65
d/5 80
Esempio: rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore x aliquota (al risultato ottenuto andranno applicate le detrazioni se spettanti, e sarà suddiviso in base alle percentuali di possesso dell'immobile).
Per le aree fabbricabiliil valore è costituito da quello venale in comune commercio al1° gennaio dell'anno di imposizione, con riguardo ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche similari.
Per i coniugi separati/divorziati: ai soli fini dell'imu relativa all'ex casa coniugale, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il pagamento dell'imposta deve essere effettuato totalmente dal coniuge assegnatario che ha la residenza e la dimora abituale nell'immobile previa presentazione di istanza.
Per i cittadini residenti all'estero aire:
per gli immobili posseduti e utilizzati come abitazione principale, l'aliquota da applicare è del 10,6 per mille ai sensi dell'art. 9 bis legge 80 del 23.05.2014 .
Riduzioni:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono dette condizioni. l'inagibilità e/o l'inabitabilità devono essere accertati
dall'ufficio tecnico comunale a spese del contribuente, in alternativa il contribuente può fare una dichiarazione, ai sensi del dpr 445/2000. la base imponibile imu è ridotta del 50%
- per coloro che cedono mediante contratto d'usogratuito regolarmente registrato all'agenzia delle entrate l'immobile al proprio figlio o al proprio genitore a condizione che non si siaproprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale: la riduzione èpari al 50% dell'imponile imu
Dichiarazione imu
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione, per i casi previsti, (vedi istruzioni dichiarazione imu), deve essere presentata la dichiarazione.
DICHIARAZIONE IMU
Importo minimo:
se l'importo totale annuo dell'imu è uguale o inferiore ad €. 12.00 non si deve effettuare il versamento.
Ravvedimento operoso
e' possibile pagare l'imu dopo le scadenze, usufruendo del ravvedimento operoso, pagando un minimo di sanzioni e di interessi.
CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO
Per informazioni contattare l'ufficio tributi
e- mail: ufficio.imu@bresso.net - ufficio.tributi@bresso.net